Coronavirus, in Dpcm misure drastiche per Lombardia e 11 province

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Secondo quanto si legge nella bozza del Dpcm che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio, per contrastare il diffondersi del coronavirus e che dovrebbe entrare in vigore da domani e fino al 3 aprile, e’ previsto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. Divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono consentite le attivita’ di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino 206 euro).
(ITALPRESS).

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