Dal 1 marzo 2013 cambiano le modalità di risarcimento per i disservizi nei trasporti

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euro moneta biglietto soldiScattano modalità automatiche d’indennizzo per tutti i vettori, parametrati alle modalità del disservizio. Indennizzi a partire dal 25% del costo del biglietto per i ritardi dei treni e fino a 600 euro per la cancellazione di un volo aereo

Sono più di centocinquanta i consumatori che si sono rivolti durante lo scorso anno allo Sportello Europeo dei Consumatori lamentando ritardi e disservizi sui mezzi di trasporto non solamente per il trasporto aereo: ritardi e cancellazioni si sono verificati in qualunque tipo di trasporto. A partire dal 1 marzo 2013, il Regolamento CE n. 181 del 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, si affianca a quelli già in vigore per aerei, treni e navi che prevedono in caso di cancellazione o ritardo dei vettori risarcimenti monetari quantificati in base al tipo e alla durata del trasporto.

La tutela si estende anche all’obbligo di assistenza a terra nei casi in cui il ritardo o la cancellazione siano motivo di attesa da parte del consumatore negli aeroporti, nelle stazioni o sui moli di imbarco. Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia UE in materia di trasporto aereo, questo tipo di assistenza è dovuta anche nel caso in cui la cancellazione o il ritardo siano dovuti a circostanze imprevedibili come può essere un’eruzione vulcanica: la Corte infatti negli ultimi anni nelle sue varie interpretazioni mira ad estendere il più possibile la tutela prevista. Molto rigida e dettagliata in questo campo è anche la tutela speciale per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, che prevede il divieto di discriminazione, e che obbliga le società che effettuano il trasporto ad adoperarsi affinché i mezzi siano accessibili a tutti senza distinzioni.

Si ricorda comunque che prima di effettuare una prenotazione è fondamentale sempre consultare le condizioni generali di trasporto che devono essere messe a disposizione dal vettore e valutare la possibilità di stipulare una copertura assicurativa in caso di annullamento del viaggio.

Tutti e quattro i regolamenti prevedono che in caso di cancellazione o ritardo i vettori (imprese che esercitano l’attività di trasporto) devono risarcire i consumatori attraverso una compensazione pecuniaria che viene quantificata in base al tipo e alla durata del trasporto.