Sentenza della Cassazione in materia di tassazione su import/export

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Inox Mare s.r.l. è affiancata dagli avvocati Michela Reggio D’Aci e Renate Holzeisen.

La società Inox Mare s.r.l. ha avanzato ricroso avverso la sentenza della CTR Liguria n. 112/2021.

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, gli atti oggetto di causa (avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni) furono emessi in relazione alle importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, di cui era stata dichiarata l’origine filippina (con aliquota daziaria pari a 0%), effettuate nel corso degli anni 2010 2011 e 2012 dalla società Inox Mare S.r.l. tramite le società estere Tapu e Canu.

A seguito di indagini dell’OLAF, iniziate nell’aprile 2011, nel 2013 si era giunti alla revoca dei certificati di origine preferenziale Form A rilasciati alle società esportatrici, in quanto le due società avevano presentato dichiarazioni false per l’ammissione di merci straniere nel porto franco filippino di Subic Bay Freeport. Secondo gli accertamenti, si trattava di prodotti finiti importati da Taiwan, per i quali era stata presentata all’Autorità filippina documentazione falsificata al fine di dimostrare che le merci erano prodotti semilavorati, successivamente esportati in Europa come prodotti di provenienza filippina.

Con plurimi ricorsi la società Inox Mare S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La Spezia gli atti notificati dall’Ufficio, contestando in particolare la legittimità della ripresa e chiedendo l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC.

Riuniti i ricorsi, il Giudice di primo grado, con sentenza n. 380/2/2015, annullava gli atti impugnati, accogliendo la tesi della Società relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere dall’autorità doganale la non contabilizzazione a posteriori dei dazi. ai sensi dell’art. 220 par. 2 lett. b). Reg. Cee n. 2913/92 (C.D.C.). Appellava l’Ufficio soccombente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) Liguria rigettava l’appello con sentenza n. 1054/1/2016.

A seguito di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Corte con l’ordinanza n. 26911/2019 cassava con rinvio l’impugnata decisione.

La società contribuente riassumeva il giudizio avanti alla CTR Liguria che ha accolto l’appello erariale con la sentenza n. 112/2021. La Inox Mare srl ha proposto ricorso per Cassazione.

La Cassazione accoglie il secondo motivo nei limiti in motivazione, rigettato il primo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Scopri tutti gli incarichi: Michela Reggio d’Aci – Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati; Renate Holzeisen – HROP;