Respinto il ricorso di Costruzioni Generali Giuliane relativo alla realizzazione del parcheggio interrato in piazza Ponterosso a Trieste

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Nel contenzioso, Costruzioni Generali Giuliane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Ponti; il Comune di Trieste è assistito dall’avvocato Antonio Sette.

Con l’appello in epigrafe la società Costruzioni Generali Giuliane – CO.G.G. S.p.a. in concordato preventivo ha impugnato la sentenza n. 345 del 2022 del T.a.r. Friuli Venezia Giulia, con cui è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto nel merito il ricorso dalla medesima proposto nei confronti del Comune di Trieste per il risarcimento del danno derivante dalla mancata realizzazione del parcheggio interrato in piazza Ponterosso a Trieste.

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla Delibera della Giunta Comunale di Trieste n. 384 dell’8 aprile 1999 recante l’approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali previsti dal P.U.P. con conseguente assegnazione del diritto di superficie sulle aree ove i predetti parcheggi avrebbero dovuto essere realizzati. Sul punto, va fin d’ora precisato che l’anzidetto bando escludeva che l’elaborazione del progetto e la presentazione della documentazione ad esso inerente potessero attribuire il diritto alla restituzione ovvero alla richiesta di indennizzi o rimborsi spese nei confronti del Comune di Trieste, con l’ulteriore espressa precisazione che quest’ultimo “non è vincolato a qualsiasi titolo dal presente bando di gara”.

Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda, proposta in via principale, di risarcimento del danno da inadempimento della transazione novativa, rilevando come si trattasse di rapporti di carattere paritetico derivanti dall’anzidetto contratto di transazione, nel cui ambito, ad avviso del giudice di primo grado, venivano in rilievo diritti soggettivi. Conseguentemente, il T.a.r. ha ritenuto che la controversia fosse riconducibile alla fase esecutiva del contratto e che, come tale, appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Costruzioni Generali Giuliane – CO.G.G. S.p.a. in concordato preventivo, formulando quattro distinte censure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

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