Dueville (Vicenza). Sentenza di appello favorevole per Marichimica srl, l’azienda di Dueville, attiva nella produzione di imballaggi per il florovivaismo e di termoforatura plastica, assistita dal dottore commercialista Mara Pilla, partner dello studio DTA in Vicenza, a cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato lo scostamento tra il reddito dichiarato negli anni dal 2005 al 2009 e quello risultante dall’applicazione degli studi di settore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate di Vicenza i ricavi dichiarati da Marichimica non erano congrui con lo studio di settore in relazione agli indici: valore delle scorte, valore aggiunto per addetto, margine operativo delle vendite e resa del capitale. La società aveva chiarito la propria posizione nell’ambito di un invito a comparire da parte dall’AdE di Vicenza, motivando le incongruenze con la cessione del comparto produttivo riguardante il florovivaismo, iniziata nel 2006 e conclusa nel 2007, per un valore di oltre 750 mila euro.
Alla luce dei nuovi fatti l’AdE nel 2012 emise e notificò un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale riprese a tassazione ricavi e plusvalenza non dichiarate rispettivamente per euro 44.821 ed euro 633.272 ai fini Ires – Irap ed Iva, e relative sanzioni ed interessi, trascurando che sulla plusvalenza la società aveva già pagato le tasse nel 2006.
Il successivo ricorso in Commissione Tributaria Provinciale confermò le riprese fiscali per ricavi omessi di euro 44.821 e plusvalenze non dichiarate di euro 633.272 nel 2007, ma ai fini Ires e riconobbe che si doveva tener conto del reddito già tassato nel 2006, di importo pari a euro 760.966, altrimenti la società sarebbe stata tassata due volte sullo stesso presupposto.
La recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale, presieduta dal giudice Nicolò Tamborra, ha rigettato le richieste in appello dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza e accolto le tesi della difesa di Marichimica srl: l’avviso di accertamento è stato annullato per la violazione dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, previsti dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, secondo cui il contribuente ha il diritto di dare contro delle proprie ragioni a difesa. Nel caso di Marichimica, da parte dell’Agenzia delle Entrate – si legge in sentenza – non vi fu né un processo verbale di contestazione, né l’emissione di un verbale di chiusura della verifica, dopo la cui notifica il contribuente avrebbe potuto dare conto delle proprie ragioni in ordine ai risultati raggiunti dall’Ufficio.
Scopri tutti gli incarichi: Mara Pilla – DTA – Difensori Tributari Associati;