La Cassazione si pronuncia in favore di Gru Comedil in materia di contratti infragruppo

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Nel contenzioso, Gru Comedil S.r.l. è affiancata dall’avvocato Antonio Grava.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c., emetteva nei confronti di Gru Comedil s.r.l., esercente l’attività di fabbricazione di gru, argani, verricelli, elevatori e simili, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 con cui effettuava i tre seguenti rilievi: riprendeva a imposizione, a fini Irap, costi di regia imputati alla Gru Comedil dalla società capogruppo Terex Corporation, costi rubricati in fattura come Corporate management charges – general allocation e other charge, ritenendo che la documentazione Ceteris prodotta dalla società non forniva alcun valido elemento per il capitolo di spesa denominato Terex Cranes, i cui costi, a differenza di altri, risultavano imputati genericamente, senza indicazione delle attività svolte, del personale addetto e delle ore impiegate, e senza documentazione aggiuntiva rispetto alla relazione della società di revisione, che tali elementi pure non indicava, genericità che rendeva impossibile verificare l’effettiva utilità per la società italiana e anche se le spese sostenute fossero deducibili nell’ordinamento italiano.

Applicava sanzioni per assenza di prova dell’avvenuta esportazione di alcune merci (due gru) in Islanda per violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA, ex art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997.

Rilevava l’omessa fatturazione IVA di alcune prestazioni che per natura dovrebbero ritenersi territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 633 del 1972.

La CTP di Trieste rigettava il ricorso della società contribuente, ad eccezione del motivo relativo al terzo rilievo. La CTR del Friuli Venezia-Giulia rigettava l’appello principale dell’Agenzia e accoglieva l’appello incidentale della società, annullando integralmente l’accertamento.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso. La società resiste con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate a pagare le spese di lite in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 7.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, accessori di legge.

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