La ricorrente è stata assistita nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dagli avvocati Francesco Giuliani e Augusto Fantozzi.
Iva Acquisizioni presentava ricorso, con tre motivi, avverso la sentenza n. 5792/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
In data 4 maggio 2007, la società Premium 1922 s.r.l. cedeva a IVA Acquisizioni s.r.l. un credito IVA, con atto autenticato e successivamente notificato all’Agenzia delle entrate. Nella data del 12 marzo 2012, l’Ufficio comunicava alla curatela del sopravvenuto fallimento di Premium 1922 e ad IVA Acquisizioni s.r.l. di aver proceduto alla compensazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 del credito IVA con i debiti erariali iscritti a ruolo a carico della cedente. La cessionaria impugnava il provvedimento di compensazione dinanzi alla CTP di Como, deducendo la non opponibilità a sé degli atti di accertamento notificati successivamente alla cessione. A seguito del rigetto del ricorso, la IVA Acquisizioni proponeva appello, che la CTR della Lombardia respingeva con la sentenza impugnata per cassazione, sul presupposto che i crediti dell’Amministrazione finanziaria verso la cedente erano sorti nel triennio precedente la notifica della cessione.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; condannato la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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