La Cassazione sentenzia la distinzione tra la sede dell’attività e il luogo della prestazione

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FDL Studio Legale ha ottenuto per il proprio assistito il rigetto del ricorso presentato dalla società.

Con la sentenza n. 18081/2019 depositata il 5 luglio 2019 le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rigettando quindi il ricorso della società Parasoft UK LTD.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha affrontato il particolare caso in cui la società Parasoft UK LTD ha sollevato il difetto della giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Inglese, sul presupposto che la Corte d’Appello, nel dichiarare la giurisdizione del giudice italiano, avrebbe malamente interpretato l’art. 21 comma 1 lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012.

Nel caso di specie, il lavoratore, assistito dall’Avv. Massimo Waschke partner di FDL Studio Legale e Tributario, era stato assunto da una società con sede in Inghilterra e, pur essendo previsto nel contratto di assunzione che l’attività del lavoratore ineriva a differenti Paesi del sud Europa, il lavoratore aveva svolto la propria attività lavorativa avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio e ciò era stato confermato da numerosi indici rivelatori quali il sito internet della società, la presenza di un portafoglio clienti principalmente italiani, i rimborsi del traffico internet della sua casa da parte della società.

I giudici della Cassazione hanno effettuato una distinzione tra la sede di attività, che “attiene all’organizzazione sul territorio del datore di lavoro”, e la “prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore” che “attiene alle concrete modalità esecutive dell’obbligazione assunta dal lavoratore”, riconoscendo quindi le motivazioni del lavoratore.

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