Sono state le sezioni unite della Suprema Corte, presiedute dal giudice Francesco Tirelli, a riconoscere le ragioni dello studio legale Francesco e Filippo Calabrese società professionale in accomandita semplice, contro il diniego del Consiglio Nazionale Forense di iscrivere nell’albo la società professionale avente, tra i propri soci, anche professionisti non avvocati.
Lo studio legale perugino degli avvocati Francesco e Filippo Calabrese società professionale è stato rappresentato dallo stesso avvocato Francesco Calabrese.
Nel 2013 era stato il Consiglio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, a respingere la domanda di iscrizione all’albo della società in accomandita tra gli avvocati Calabrese ed un altro socio, di minoranza non avvocato, considerando vigente il divieto di società multidisciplinari per gli avvocati.
Una decisione confermata nel 2016, dal Consiglio Nazionale Forense che, applicando la legge professionale del 2012, aveva rigettato il ricorso dello studio legale per l’annullamento della delibera dell’Ordine perugino.
Contro la decisione del C.N.F., si è pronunciata la Cassazione che ha annullato la pronuncia statuendo che: «dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della I. n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, I. n. 124 del 2017 e ulteriormente integrato dalla I. n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati».
Via libera, dunque, anche per gli avvocati, alle società multidisciplinari tra i professionisti, il cui divieto era già normativamente abrogato; e via libera anche alle società di capitali tra i soci dello studio tax & legal, a condizione che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» e che «la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che «i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale.»