È stata la quinta sezione civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Aurelio Cappabianca a respingere il ricorso di Sidermontaggi, ora Sider Engineering, confermando le pretese del Fisco.
Sidermontaggi è difesa dagli avvocati Salvatore
Capomacchia e Cesare Persichelli, mentre l’Agenzia delle Entrate, è rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Una vicenda nata i primi anni 2000, quando il Fisco aveva contestato a Sidermontaggi un accertamento per “l’omessa effettuazione e il mancato versamento di ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente, con conseguente recupero delle imposte non trattenute e non versate e l’applicazione delle sanzioni conseguenti alle mancate dichiarazioni del sostituto d’imposta. Ciò in ragione del disconoscimento degli effetti di alcuni contratti di appalto di manodopera” che, secondo il Fisco, erano stati stipulati in violazione del divieto di intermediazione.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, chiamata a pronunciarsi su ricorso di Sidermontaggi, aveva confermato l’accertamento e le pretese del Fisco. Decisione confermata in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia che nel 2009 aveva rigettato il gravame proposto dalla contribuente, affermando la piena legittimità degli avvisi accertamento.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi da Sidermontaggi su quattro motivi di doglianze, ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese del giudizio, confermando, con sentenza pubblicata lo scorso 17 maggio, l’orientamento secondo cui “in tema di divieto di intermediazione di manodopera, i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed al quale incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del datore di lavoro; ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d’imposta, per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni.”
Nel 2014 Sidermontaggi aveva presentato domanda di concordato preventivo assistita dagli avvocati udinesi Fabrizio e Roberto Paviotti. Il Tribunale di Udine aveva nominato commissario il dottore commercialista Giorgio Romanello e giudice delegato Gianmarco Calienno. La procedura si era conclusa con l’omologazione del concordato nel maggio del 2015, grazie all’acquisizione da parte di Sider Engineering spa, attiva nella progettazione e costruzione di impianti per l’industria siderurgica, per poco più di un milione di euro. Il piano ha previsto il pagamento del 100% dei creditori prededucibili, oltre il 90% dei privilegiati e circa l’11% dei chirografari.
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