È stata la terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal giudice Michele Corradino, a respingere le pretese di Biomedika s.r.l. riconoscendo la correttezza dell’operato di Azienda ULSS n. 3 Serenissima nella gara d’appalto per la fornitura di protesi alla spalla vinta da Johnson & Johnson Medical s.p.a.
L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima è stata assistita dall’avvocato Guido Barzazi dell’omonimo studio legale veneziano con l’avvocato romano Andrea Manzi.
Biomedika s.r.l. ha presentato il ricorso con l’assistenza degli avvocati Giorgio Orsoni e Riccardo Pavan, mentre Johnson & Johnson Medical s.p.a. è stata difesa dall’avvocato bolognese Mario Zoppellari con l’avvocato romano Andrea Lazzaretti.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Biomedika contro la decisione del Tar Veneto che nel dicembre del 2020 aveva riconosciuto la correttezza della gara per un accordo-quadro bandita dall’ULSS 3 Serenissima tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia e assegnata a Johnson & Johnson Medical e ad altri.
Biomedika, settima classificata in gara, aveva subito presentato la richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, successivamente il ricorso dinanzi al Tar Veneto, chiamando i giudici di Palazzo Gussoni a pronunciarsi sull’esito della gara e sul disciplinare per la parte in cui impone “la presentazione ai concorrenti anche del confezionamento di vendita oltre che della campionatura”, dove aveva ottenuto punteggio zero “a causa della omessa presentazione dello stesso confezionamento di vendita”.
In primo grado il Tar Veneto aveva respinto il ricorso sul rilievo che “la necessità di far pervenire la protesi corredata del suo confezionamento “era chiaramente evincibile dal disciplinare di gara”.
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 5 luglio ha confermato la decisione di primo grado del Tar Veneto e riconosciuto la correttezza dell’operato della stazione appaltante, evidenziando che “per verificare la rispondenza dei prodotti offerti con quelli richiesti e valutarli è necessaria la produzione della “campionatura”. La mancata presentazione dell’intera campionatura dà luogo all’esclusione dalla gara, non essendo possibile effettuare alcuna valutazione dell’offerta tecnica. Di contro, l’omessa inclusione, all’interno della campionatura, dell’involucro, rende non valutabile in parte qua l’offerta tecnica. L’involucro (confezionamento di vendita, n.d.r) costituisce pertanto non un elemento essenziale dell’offerta ma un elemento essenziale per la sua valutabilità”.
Scopri tutti gli incarichi: Guido Barzazi – Barzazi Studio Legale; Giorgio Orsoni – Benvenuti; Andrea Manzi – Manzi e Associati; Riccardo Pavan – Pavan Riccardo Studio Legale; Andrea Lazzaretti – Rinaldi & Associati; Mario Zoppellari – Zoppellari Mario;