Nel contenzioso, L’Eco della Stampa S.p.A. è affiancato dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza; Volo.com è assistita dagli avvocati Massimiliano Perletti e Anna Maria Desiderà.
L’Eco della Stampa s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lombardia, n. 00949/2023, che ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione, in favore della controinteressata Volo.com s.r.l., dei servizi di rassegna stampa-web e audio-video e di analisi semestrale e annuale della rassegna stampa, servizi che la stazione appaltante (Politecnico di Milano) aveva sottoposto alla procedura semplificata di affidamento diretto, prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.
La sentenza gravata, premessa la giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto tutti e tre i motivi sollevati con il ricorso introduttivo di primo grado, tra i quali, anzitutto, quelli che erano volti ad ottenere l’esclusione dell’offerta presentata da Volo.com s.r.l.
Nel chiedere l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR, la società appellante, attraverso tre motivi di appello, ha riproposto le censure di primo grado, disattese dalla pronuncia gravata.
Nel presente giudizio si è costituita la controinteressata Volo.com s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello, non senza eccepirne, preliminarmente, l’irricevibilità e l’inammissibilità sotto diversi profili.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando: dichiara l’appello inammissibile, nella parte indicata in motivazione, e, per la restante parte, lo respinge; respinge la domanda di Volo.com s.r.l. di condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm. e condanna la parte appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti appellate, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.
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