Nel procedimento, la società US Triestina Calcio 1918 è affiancata dall’avvocato Gabriele Zuccheretti; la società Piacenza Calcio 1919 è rappresentata dall’avvocato Andrea Scalco; la Lega Italiana Calcio Professionistico è difesa dagli avvocati Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni; la società US Pergolettese è assistita dall’avvocato Filippo Pandolfi.
Con ricorso in data 3 maggio 2023, proposto ai sensi degli articoli 30 e 31 CGS – CONI la società Piacenza Calcio 1919 Srl ha chiesto venga accertato l’illecito sportivo commesso nella gara del Campionato di Serie C, girone B, disputata il 22 aprile 2023, Pergolettese – Triestina con condanna dei tesserati coinvolti e della società Triestina alle sanzioni conseguenti, con rimodulazione della Classifica del girone e annullamento della determinazione della Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 225/DIV del 28 aprile 2023) di fissazione delle gare e delle date dei playout.
In via cautelare, ha chiesto, stante l’imminenza della disputa dei playout, la sospensione degli stessi con provvedimento presidenziale monocratico ovvero con provvedimento collegiale. A fondamento del ricorso, ha dedotto di essere terminata ultima nella Classifica del girone, risultando così retrocessa in Serie D, nonostante la vittoria conseguita nell’ultima giornata al pari della vittoria della Triestina contro la Pergolettese.
Con decreto monocratico n. 13/TFNSD-2022-2023 in data 4 maggio 2023, il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente per carenza del requisito del fumus boni iuris, osservando – in primis – che, al momento della proposizione del ricorso, già pendeva procedimento dinanzi la Procura Federale; in secundis – che comunque il Tribunale giammai potrebbe invadere la competenza funzionale della stessa Procura, sommando in sé le funzioni di inquirente, requirente e giudicante.
Il procedimento va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società Piacenza Calcio 1919 Srl; rinuncia peraltro accettata dalle parti resistenti costituite.
Quanto al regime delle spese processuali, preso atto che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha accettato la compensazione delle spese richiesta dalla ricorrente, il Tribunale, sulla scorta della diversa volontà espressa dalla US Triestina 1918 Srl, ritiene che la evidente inammissibilità del ricorso, secondo le motivazioni della decisione sull’istanza cautelare collegiale riportate nella parte in fatto integralmente qui richiamate, non possa che comportare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di detta resistente, che vengono liquidate nella misura di euro 2.000.00, otre accessori di legge se dovuti.
Scopri tutti gli incarichi: Filippo Pandolfi – Chiacchio Eduardo Studio Legale; Andrea Scalco – Scalco Andrea ; Gabriele Zuccheretti – Studio Antonio Conte;