Nella vertenza, FITT S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Caloi e Nicola Grani; il Comune di Verona è assistito dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni.
Con il ricorso n. 1020/2021, proposto dinanzi al Tar del Veneto, la S.r.l. FITT ha impugnato, chiedendone l’annullamento i provvedimenti con cui il Dirigente della Direzione Commercio ed Attività Produttive del Comune di Verona le ha negato il rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di commercio di articoli del settore merceologico non alimentare, all’interno nel posteggio n° 110 del mercato settimanale dello Stadio.
A sostegno del ricorso, la società deduce l’errore e la falsa applicazione normativa. Nella sostanza, la società si doleva del fatto che il Comune avesse erroneamente interpretato il dettato normativo del cit. art. 181, comma 4-bis, esigendo il possesso di un requisito (l’essere iscritti ai registri camerali quale ditta attiva nella specifica tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione) non previsto dalla norma. La ricorrente sosteneva che non sussistevano le condizioni per denegare il rinnovo della concessione, atteso che per effetto delle proroghe previste dalla legge la medesima sarebbe dovuta durare almeno sino al 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.
Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo.
La società ha quindi interposto appello per la riforma di detta statuizione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
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