Accolto il ricorso di ATERSIR relativo ai meccanismi compensativi per il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Imola

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Nel contenzioso, ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti è affiancata dall’avvocato Franco Mastragostino; il Comune di Imola è difeso dagli avvocati Giandomenico Falcon e Christian Ferrazzi; Hera S.p.A. è assistita dall’avvocato Giuseppe Caia.

La questione controversa riguarda l’obbligo di Atersir di stabilire meccanismi compensativi per il recupero di 1.458.316,92 € a favore del Comune di Imola (corrispondente alle sovra-coperture del servizio per le annualità 2013-2016).

La controversia riguarda la determinazione del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti sul proprio territorio, secondo il Piano Finanziario (PEF) annualmente deliberato da Atersir sostenendo parte appellante che l’equilibrio del sistema va ricercato a livello di bacino. In particolare, in primo grado l’attuale appellato – Comune di Imola – ha censurato l’indebita determinazione del corrispettivo a suo carico per il servizio di raccolta rifiuti sul proprio territorio, secondo il Piano Finanziario (PEF) annualmente deliberato da Atersir sostenendo che il D. Lgs. 152/2006, nel disciplinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sancisce il principio dell’integrale copertura dei costi (ribadito per la TARI, art. 1, comma 654, della l 147/2013); il gestore dovrebbe elaborare quindi il PEF che contempla il costo per ciascun Comune, da riversare sui cittadini mediante la determinazione della tariffa.

Il Comune di Imola ha lamentato che, dal confronto fra i costi e i ricavi della gestione del servizio per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 – come rendicontati dal gestore del servizio ad ATERSIR e da questa trasmessi all’amministrazione – risultano costanti “sovra-coperture” del servizio, per importi nell’ordine complessivo di 1.458.316,92; Atersir non si sarebbe adoperata per porvi rimedio, ed anzi avrebbe affermato l’equilibrio del sistema a livello di bacino e la fisiologia degli scostamenti locali.

In sede di primo grado il giudice ha accolto il ricorso del Comune di Imola qui appellato ritenendo che i disallineamenti tra i costi preventivati e quelli risultati dai rendiconti si sono risolti in un indebito vantaggio per i Comuni dell’ambito a danno del Comune di Imola; di conseguenza il TAR ha statuito l’ obbligo per Atersir di adottare – entro un termine ragionevolmente compatibile con la scansione temporale della programmazione – un piano per il recupero delle somme versate in eccesso dal Comune di Imola nelle annualità dal 2013 al 2016.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l ‘appello e riforma la sentenza di primo grado.

Scopri tutti gli incarichi: Giuseppe Caia – Caia e Associati; Giandomenico Falcon – Falcon Studio Legale; Christian Ferrazzi – Falcon Studio Legale; Franco Mastragostino – Mastragostino Studio;