Nel contenzioso, Vaccari Antonio Giulio S.p.A. è affiancato dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Andrea Manzi e Paolo Neri; il Comune di Montecchio Maggiore è difeso dall’avvocato Alessandro Calegari.
La Vaccari Antonio Giulio s.p.a. ha agito dinanzi al T.a.r. per il Veneto per l’accertamento: a) del dies a quo di decorrenza dei 15 anni di efficacia della Convenzione da essa stipulata con il Comune di Montecchio Maggiore il 27 marzo 2006, ai sensi dell’art. 2, punti 1 e 4 del medesimo atto, e dell’originario termine di scadenza della Convenzione stessa, secondo la sua ricostruzione da individuare nella data del 4 dicembre 2023; b) della inefficacia di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo contenente l’indicazione di un termine di scadenza della Convenzione diverso da quello suddetto e, in particolare, della nota del Comune di Montecchio Maggiore prot. n. 896/2022 dell’11 marzo 2022 e di tutti gli atti e provvedimenti in essa elencati, con specifico riferimento alle autorizzazioni uniche ambientali n. 7/2019 e n. 8/2021; c) della proroga ex lege del termine di scadenza della Convenzione di complessivi sei anni in virtù dell’art. 30, comma 3bis, del d.l. n. 69/2013 per i primi tre anni e dell’art. 10, comma 4bis, del d.l. n. 76/2020 per gli ulteriori tre anni.
Il T.a.r. per il Veneto, con la sentenza n. 980 del 4 luglio 2023, ha dichiarato in parte inammissibile l’azione di accertamento, rigettando per il resto il ricorso, perché quella stipulata dalla Vaccari Antonio Giulio s.p.a. con il Comune di Montecchio Maggiore non sarebbe stata una “convenzione urbanistica” soggetta a proroga ex lege ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 69/2013 e dell’art. 10 d.l. n. 76/2020, ma un accordo finalizzato a regolare solo l’attività di recupero inerti e di produzione di conglomerato bituminoso della ricorrente e le necessarie misure di compensazione ambientale, senza la previsione di opere di urbanizzazione, né la presenza di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico-attuativo.
La originaria ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, tale pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, individua la decorrenza e la scadenza della convenzione ai sensi di cui in motivazione. Rigetta per il resto l’appello.
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