Con l’avanzare dei contagi per effetto della variante Omicron, la “zona gialla” interessa quasi otto italiani su dieci(79%) per un totale di 46,5 milioni di persone residenti nelle 15 regioni interessate che da oggi sono Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta, che si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige, mentre l’obbligo vaccinale viene esteso a tutto il personaleinsegnante di ogni ordine e pure al personale della giustizia, magistrati e avvocati compresi
In questo contesto, è stato pubblicato nottetempo (ore 01.40 di sabato 8 gennaio) in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge sull’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, destinato a sollevare – così come le ha già sollevate le discussioni e le interpretazioni su un testo ufficiale ancora ignoto nei giorni scorsi – una raffica di questioni e di ricorsi per via di un testo scritto male e pieno di contraddizioni.
«Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».
Si specifica che «l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore» e chi è stato colpito dal Covid-19 può rinviare la vaccinazione» fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute».
La norma si applica «anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022». Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro bisogna «possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione».
I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sonoconsiderati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento».
Il decreto vaccinale dispone il divieto di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligovaccinale e la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Subirà una multa di 100 euro chi alla data del 1° febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della Salute; chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi. La sanzione è erogata dal ministero della Salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Prospettiva che viene criticata da molti, in quanto andrebbe a cozzare con i dettamidella riservatezza personale in fatto di aspetti sanitari.
Il ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I proventidelle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
Nutre dubbi sulle ultime misure di contrasto alla pandemia, l’economista ed ex presidente dell’Inps, Tito Boeri. «L’obbligo vaccinale con multa da 100 euro rischia di essere un boomerang. La multa di 100 euro è un risparmio rispetto al costo di ripetuti tamponi e può dare identità collettiva a chi non si vaccina nel rifiuto delle sanzioni». Il super green pass per lavorare, secondo Boeri, è una norma migliore e da estendere: «condizionare il lavoro all’essere vaccinato mi sembra una misura giusta ed efficace, perché ha una leva molto forte, lo stipendio oltre alla multa. Non vedo però perché limitarlo agli ultra50».
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