Corrarati: «iniziativa buona, ma se ne potranno avvantaggiare solo le società di capitali»
Una nuova categoria di Piccole e Medie Imprese, definite “innovative”, potrà accedere, grazie alle disposizioni contenute nel Decreto legge n. 3 del 2015 appena convertito, ad alcuni dei benefici finora riservati alle sole start up innovative.
In particolare, le nuove PMI potranno godere di misure di agevolazione in tema di diritto societario. Potranno retribuire dipendenti, amministratori e collaboratori attraverso strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale e questi ultimi potranno dedurre l’importo di tale assegnazione dalla formazione del reddito imponibile. Saranno avvantaggiati anche coloro che decideranno di investire nelle PMI innovative, attraverso il riconoscimento di detrazioni e di deduzioni di imposta sulle somme investite. Le PMI innovative potranno, altresì, accedere gratuitamente al Fondo Centrale di Garanzia. Riceveranno, sempre gratuitamente, assistenza dall’ICE. Infine, potranno ricorrere all’“equity crowdfunding” (attraverso portali online autorizzati) per raccogliere capitali tramite la vendita di quote di partecipazione al capitale dell’impresa.
«Ma per essere definite innovative – commenta il presidente della CNA-SHV Alto Adige, Claudio Corrarati – la normativa richiede alle PMI il rispetto di requisiti relativi al volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, all’impiego come dipendenti o collaboratori di personale altamente qualificato, alla titolarità di almeno una privativa industriale. Una modifica inserita in sede di discussione del provvedimento di conversione limita, tuttavia, le agevolazioni alle sole PMI costituite sotto forma di società di capitali. Una limitazione, questa – prosegue Corrarati – che appare in contrasto con lo spirito dell’intervento poiché escluderà, di fatto, la maggior parte delle piccole imprese dai benefici. Viene, in tal modo, ostacolata la possibilità che le nuove misure abbiano un impatto significativo sulla generalità del sistema imprenditoriale e, in particolare, su quelle imprese che fanno innovazione nonostante la carenza di adeguati strumenti pubblici di sostegno».
Per la parte fiscale bisognerà attendere, prima, il via libera della Commissione Europea (che dovrà escludere che questa tipologia di benefici si possa configurare come un aiuto di stato) e, successivamente, i decreti attuativi. Altri decreti attuativi saranno necessari per la parte relativa all’accesso al Fondo centrale di garanzia.
Anche per le “start up” innovative sono state introdotte alcune importanti novità. Per loro viene esteso da quattro a cinque anni il periodo massimo di costituzione al fine di poter usufruire delle agevolazioni ad esse dedicate e la possibilità di redigere l’atto costitutivo anche con firma digitale senza ricorrere al notaio. Viene, infine, prevista l’istituzione presso il MISE, entro il 31 luglio 2015, di un portale informatico che dovrà raccogliere tutti gli interventi normativi e le informazioni su bandi, finanziamenti e forme di sostegno, relativi a questo settore imprenditoriale.