Girardi Studio Legale e Tributario assiste con successo Itas Assicurazioni e Itas Mutua dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento.
Con la sentenza dell’11/01/2016, n. 10/01/16 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento si è pronunciata a favore di Itas Assicurazioni Spa e Itas Mutua – difese dall’Avv. Diego Salvatore, partner e responsabile del dipartimento Tax di Girardi Studio Legale e Tributario – confermando la sentenza di primo grado e ribadendo il principio per cui “le commissioni relative alla gestione della delega, rese nell’abito di accordi di coassicurazione, risultano accessorie rispetto al servizio assicurativo prestato, che costituisce l’operazione principale, con la conseguente applicabilità del medesimo regime di esenzione IVA previsto per il servizio assicurativo”.
Il caso sorge dall’accertamento spiccato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento con cui la stessa aveva ripreso a tassazione le suddette commissioni, ritenendo che le medesime fossero relative ad autonome prestazioni di servizio e, conseguentemente, non potessero beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10 del DPR n. 633/1972 per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, giacché nel contratto di coassicurazione l’assicuratore delegato non svolgeva un’attività nell’interesse dell’assicurato, bensì interveniva tra le società assicuratrici operando in proprio, cioè in forza di un mandato senza rappresentanza. Conseguentemente, nella ricostruzione dell’Ufficio, la commissione pagata dalle società mandanti costituiva il corrispettivo del servizio reso e quindi veniva assoggettata a IVA ai sensi dell’art. 3, comma 3, del medesimo decreto.
Diversamente, aderendo alla diversa interpretazione delle appellate e conformandosi a quanto già stabilito dal Giudice di primo grado, la Commissione tributaria di secondo grado ritiene che la natura del contratto di coassicurazione non si discosti da quello di assicurazione, trattandosi anche nel primo caso di “operazioni di assicurazione in senso stretto”, e quindi l’impresa delegataria, pur agendo anche in rem propriam, comunque operi in base a un mandato con rappresentanza, al fine di gestire una fase fondamentale del rapporto assicurativo e, in particolare, la liquidazione del sinistro.
Ne deriva che, essendo le prestazioni fornite dalla delegataria necessarie e indispensabili per l’attività assicurativa, legittimamente la prestazione della delegataria, remunerata dalle coassicuratrici, va sottoposta al medesimo regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 2, del DPR n. 633/1972, previsto per il servizio assicurativo.
Aggiunge il Giudice, poi, che rientrando, il rapporto fra mandante a mandataria, nel negozio del mandato con rappresentanza, l’applicazione dell’esenzione deve intendersi concessa anche attraverso il richiamo al n. 9 dell’art. 10 dell’Iva che estende l’esonero anche alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio.
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