Respinto il ricorso di Zaffiro Nord relativo al convenzionamento della struttura residenziale per anziani “Zaffiro Fagagna”

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Nel contenzioso, Zaffiro Nord S.r.l. è affiancata dall’avvocato Emanuele Urso, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Michela Delneri ed Ettore Volpe; Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è difesa dall’avvocato Bruno Barel.

Con ricorso di primo grado sono stati impugnati il rigetto della richiesta di convenzionamento della struttura residenziale per anziani Residenza Protetta Zaffiro Fagagna gestita dalla appellante e, in quanto atto presupposto, la DGR n. 672/2015 nella parte in cui dispone che fino al completamento del processo di riclassificazione di cui all’art. 10 L.R. 17/2008 il numero dei posti letto convenzionati non possa essere aumentato.

Nelle more del procedimento di primo grado è stato concluso il processo di riclassificazione delle strutture sanitarie, a seguito del quale è stata stipulata, a decorrere dal 5 gennaio 2019, la Convenzione tra la Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 e la società appellante, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e dei contributi per l’abbattimento delle rette ex art. 13 l.r. 10/97 per le persone non autosufficienti residenti nella struttura.

La società appellante ha impugnato il rigetto della richiesta di convenzionamento. Nelle more del procedimento, concluso il processo di riclassificazione, è stata stipulata la Convenzione tra la Società e l’AAS n. 3.

La Regione Friuli Venezia Giulia e l’Azienda di assistenza sanitaria n. 3 hanno perciò eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado.

La Società appellante ha insistito per ottenere una decisione di annullamento del diniego di convenzionamento impugnato e della presupposta Delibera 672/2015 o comunque per accertare l’illegittimità dei predetti atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa., sussistendone l’interesse ai fini risarcitori.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza 13 dicembre 2019, n. 533 qui appellata, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto, mediante la stipula della Convenzione con l’AAS n. 3, il bene della vita cui il ricorso mirava.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Scopri tutti gli incarichi: Bruno Barel – BM&A; Emanuele Urso – Finpro Commercialisti e Avvocati Associati;