Respinto il ricorso della Concordia S.r.l. per i lavori della Piazza Repubblica di Varese

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Nel contenzioso, Concordia S.r.l. è affiancata dall’avvocato Vittorio Domenichelli; il Comune di Varese è assistito dall’avvocato Francesca Benzoni.

Con deliberazione consiliare 27/6/1994, n. 119, il Comune di Varese ha revocato l’affidamento del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori per il recupero urbanistico di piazza della Repubblica e per la costruzione di un centro culturale polivalente, con assegnazione in proprietà delle aree, disposto, a suo tempo, in favore dell’associazione temporanea di imprese tra le società Schiavo Costruzioni s.p.a. e Mazzucchelli di Norberto Mazzucchelli & C. s.n.c.

La revoca è stata impugnata, con separati ricorsi al T.A.R. Lombardia – Milano, dalla curatela del fallimento della Schiavo Costruzioni e dalla società Mazzucchelli.

Nelle more dei processi relativi ai detti ricorsi, entrambi respinti, la Sezione fallimentare del Tribunale di Padova ha omologato il concordato fallimentare, con l’intervento di un terzo assuntore, presentato dalla Schiavo Costruzioni e sottoscritto per assunzione dalla Concordia, mentre il fallimento Mazzucchelli ha ceduto alla medesima società Concordia la pretesa creditoria e i diritti di causa vantati nei confronti del Comune di Varese.

La Concordia, con ricorso n. 1014/2010, ha, quindi, domandato, al medesimo Tribunale, il risarcimento del danno derivante dalla revoca dell’affidamento dei predetti lavori e dal mancato trasferimento delle aree, chiedendo, successivamente, con memoria depositata in data 4/3/2016, che l’originaria azione risarcitoria fosse convertita in domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 7/8/1990, n. 241.

Con nuovo ricorso, notificato in data 8/7/2016, la Concordia ha, pertanto, riproposto la domanda volta a ottenere l’indennizzo di cui al citato articolo 21-quinquies. L’adito Tribunale, con sentenza 12/10/2021, n. 2214, ha respinto il ricorso. Avverso la sentenza ha proposto appello la Concordia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 6.000/00 (seimila), oltre accessori di legge.

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