Nel contenzioso, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Veritas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Marini e Loris Tosi; Impreport è assistita dagli avvocati Renato Miele e Sandro Liviero; So.Ri.Ma. S.p.A. è difesa dall’avvocato Matteo Melley.
Con sentenza n. 683/04/2021, depositata in data 13 maggio 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le impugnazioni proposte rispettivamente dalla Sorima s.r.l. e dalla società Impreport Clp. Soc. coop a r.l. avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società Veritas S.p.A. (società subentrata ad ASP nelle gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia) per il versamento della tassa sui rifiuti (TARES e TARI) per gli anni dal 2013 al 2016, in relazione alle aree del Porto di Chioggia detenute dalle predette società in forza di contratti di locazione stipulati con ASPO (Azienda speciale per il Porto di Chioggia della Camera di Commercio di Venezia) in data 1 aprile 2003 e 6 ottobre 2016.
I giudici di appello, in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici, rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla Veritas S.p.A., ma che, tuttavia, erano fondate le eccezioni formulate da entrambe le società contribuenti in ordine al difetto di motivazione degli atti impugnati.
Avverso la suindicata sentenza la Veritas S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Sorima s.r.l. e la Impreport Clp. Soc. coop a r.l. resistono con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle parti controricorrenti, liquidandole per la Sorima s.r.l. nella misura di euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti e per la società Impreport Clp. Soc. coop. a r.l. nella misura di euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
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