Nel procedimento, APV Investimenti e Autorità Portuale di Venezia sono affiancate dagli avvocati Mario Ettore Verino e Franco Zambelli. Il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti.
Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito ai ricorsi avanzati da APV Investimenti S.p.A. e dall’Autorità Portuale di Venezia numeri 8188 e 8132 del 2016; proposti per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 00680/2016.
L’Associazione Granturismo nella Laguna di Venezia proponeva ricorso dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’annullamento degli atti con i quali l’Autorità Portuale di Venezia aveva dichiarato la definitiva cessazione dell’affidamento diretto a APV Investimenti (già Nethun s.p.a.), società controllata dalla medesima Autorità Portuale di Venezia, della gestione delle strutture di approdo per lo sbarco, l’imbarco e l’eventuale sosta delle unità di navigazione, disponendo al contempo, ed in via provvisoria, la proroga della gestione dei pontili alla predetta società, nelle more dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’attività di conduzione dei pontili in questione.
L’Associazione Granturismo e le imprese ad essa associate impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il decreto n. 1744/14 dell’A.P.V. di proroga, la delibera commissariale n. 656 del 30.12.2014, nonché i provvedimenti di determinazione delle tariffe approvate da Nethun per il servizio di approdo.
Deducevano, altresì, la violazione dei principi comunitari di proporzionalità, di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché la violazione delle disposizioni del Trattato dell’Unione europea.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ritenendo fondata l’impugnazione con riferimento all’assorbente dedotta violazione della normativa nazionale ed europea in tema di ordinamento e attività portuali. Detta pronuncia veniva appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti R.G.N. 8132/2016 e R.G.N. 8188/2016, come in epigrafe proposti, li respinge e conferma la sentenza impugnata. Condanna ciascuna delle parti appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado a favore dell’Associazione Granturismo e delle imprese associate, liquidate nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese di lite tra con le altre parti costituite.
Scopri tutti gli incarichi: Nicolò Paoletti – Paoletti Studio Legale ; Mario Ettore Verino – Verino Mario Ettore; Franco Zambelli – Zambelli-Tassetto;