Vicenza. È stata la terza sezione della Suprema Corte, presieduta dal giudice Fabrizio Forte, a dare ragione a Centro Autoradio nel giudizio promosso da Telecom Italia e TIM per l’utilizzo del marchio “Il Telefonino”. La sentenza, pubblicata lo scorso 25 gennaio, ha posto fine alla controversia iniziata da Telecom nel 1999.
Centro Autoradio, difesa dall’avvocato Sergio Benetti partner dello studio legale Benetti Ciscato Magaraggia & Associati in VIcenza con l’avvocato Giovanni Giustiniani dell’omonimo studio legale in Roma, ha visto la ragione dalla propria parte in tutti i gradi del giudizio, a partire dalla sentenza del Tribunale di Vicenza nel 2005, passando per la sentenza di appello di Venezia del 2009 fino alla recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Telecom Italia è stata assistita dagli avvocati Paola Tarchini, Elisabetta Berti Arnoaldi Veli e Giuseppe Sena dello studio legale Sena e Tarchini.
“COINTROVERSIA SU UN MARCHIO REGISTRATO DAL 1994”
Una vicenda nata nel 1999 quando TIM Telecom Italia Mobile s.p.a., titolare delle registrazioni del marchio “Il telefonino” abbinata alla raffigurazione stilizzata di un apparecchio cellulare, aveva citato in giudizio la società Centro Autoradio per ottenere la dichiarazione di nullità del marchio che la società vicentina aveva depositato nel 1994 e che utilizzava come insegna della proprio attività.
“RESPINTE LE PRETESE DI TELECOM IN TUTTI I GRADI”
Era stato il Tribunale Berico in primo grado a respingere le pretese di Telecom, pretese rigettate anche dalla Corte di Appello di Venezia nel 2009 che aveva rilevato “la natura puramente descrittiva del marchio ” il telefonino” di Telecom” e che “la semplice aggiunta da parte della odierna controricorrente (Centro Autoradio n.d.r.) delle parole “by Centro Autoradio” era di per sé sufficiente a configurare quell’elemento distintivo e di differenziazione atto ad escludere la confondibilità tra i due segni.”
“IL MARCHIO IL TELEFONINO ERA UN MARCHIO DEBOLE”
Il ricorso in Cassazione è stato presentato da Telecom anche per sostenere che “la comparazione tra i due marchi complessi non sia stata effettuata valutando ciascuno di essi nel suo insieme ma valutando esclusivamente gli elementi aggiuntivi al termine il telefonino.”, ma la Suprema Corte ha rilevato che Telecom nei gradi precedenti non aveva provato il preuso del proprio marchio rispetto a quello di Centro Autoradio, per dimostrare il proprio acquisito diritto. Inoltre, trattandosi di un marchio debole, la Cassazione ha ribadito il principio già espresso secondo cui “a differenza del marchio cosiddetto forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.”
Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte e Telecom condannata alVpagamento delle spese di giudizio.
Scopri tutti gli incarichi: Sergio Benetti – Benetti Ciscato Magaraggia e Associati; Giuseppe Sena – Sena & Tarchini; Elisabetta Berti Arnoaldi Veli – Sena & Tarchini; Paola Tarchini – Sena & Tarchini;