Accolto il ricorso di GeFiL contro la Provincia di Trento e ACI

0
138

Nel contenzioso, Ge.Fi.L – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso e Stefania Lago; la Provincia Autonoma di Trento è assistita dagli avvocati Giuliana Fozzer, Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini; ACI – Automobile Club D’Italia è difeso dagli avvocati Francesco Guarino e Francesco Saverio Marini.

Con determinazione n. 188 di data 20.12.2018 il dirigente della Provincia Autonoma di Trento, Servizio entrate, finanza e credito, ha adottato l’atto recante autorizzazione alla stipula di un “Accordo di cooperazione, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 23/92, tra la Provincia autonoma di Trento e l’Automobile Club d’Italia (ACI) in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2019- 2021”, ivi compresi i relativi allegati “001 schema di accordo”, “002 contratto tra titolare e responsabile esterno” e “003 prospetto rimborso costi”: si tratta di un accordo di cooperazione con il quale la Provincia ha affidato all’ACI la gestione della tassa automobilistica provinciale per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, secondo l’allegato schema di accordo di cooperazione.

Avverso tale determinazione la GE.FI.L S.p.A., premettendo di essere iscritta all’albo dei soggetti abilitati all’accertamento e riscossione dei tributi locali, di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in quanto tale di essere affidataria di servizi analoghi, affidatile dalla Regione Veneto a seguito di regolare procedura selettiva, ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento.

A fondamento del ricorso l’appellante ha dedotto: – l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto integrante un affidamento diretto, ad ACI, dei servizi afferenti alla gestione della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto), disposo in difetto delle condizioni richieste, ai sensi dell’art. 5 del codice dei contratti pubblici nonché delle disposizioni e della giurisprudenza eurounitaria in essa recepite; – la mancanza in capo ad ACI dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

In esito al giudizio il TRGA di Trento ha respinto il ricorso.

La GEFIL ha proposto appello avverso l’indicata decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza del tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 4247/2021, accerta e dichiara l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado e condanna la Provincia di Trento al risarcimento del danno in favore dell’appellante GE.FI.L. s.p.a., nei termini indicati al paragrafo 8 della motivazione. Condanna la Provincia di Trento e l’ACI al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano in €. 15.000,00 (quindicimila), oltre accessori di legge.

Scopri tutti gli incarichi: Alessandro Calegari – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Nicola Creuso – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Stefania Lago – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Francesco Saverio Marini – Marini Studio Legale;