Nel contenzioso, il Consorzio di Bonifica Veronese è affiancato dagli avvocati Andrea Manzi e Rinaldo Sartori; il Comune di Trevenzuolo è assistito dall’avvocato Stefano Baciga.
Il Consorzio di Bonifica Veronese ha il compito istituzionale di gestire e vigilare sulla rete irrigua per la distribuzione delle acque, impiegate in agricoltura o per usi civili, nonché di rendere produttive terre insalubri o paludose, e ciò in tutto il territorio della Provincia di Verona. In tale veste esso ha anche il compito di provvedere alla pulizia dei canali irrigui, rimuovendo deposito di limi o di altre lavorazioni.
Nell’ottobre 2009 effettuava, appunto, un intervento di pulizia, mediante escavazione di materiale depositato su fondo del Fosso Gamandone, sito in Comune di Trevenzuolo: il suddetto materiale, preventivamente analizzato e trovato privo di agenti inquinanti, veniva depositato lungo gli argini, su terreni di proprietà della vicina azienda agricola Baldani-Benatti.
Il Comune, tuttavia, rilevava prontamente la presenza degli accumuli di limo, ne faceva analizzare dei campioni, e le analisi davano atto della presenza di cadmio e cobalto. Pertanto, con ordinanza n. 11 del 12 giugno 2013 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Travenzuolo ordinava al Consorzio di Bonifica Veronese, e in caso di inottemperanza di quest’ultimo ai proprietari dei terreni, Sigg.ri Baldani Luigino e Benatti Silvia, “la rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi e dei limi nella fascia di competenza identificata al foglio 28 mapp.li 23, 106, 24, 25 CT del Comune di Trevenzuolo e il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni”.
Il Consorzio impugnava l’ordinanza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiedendone l’annullamento e formulando istanza di risarcitoria: il ricorrente, in particolare, chiedeva la rifusione, a titolo di risarcimento del danno, delle somme spese per provvedere alla rimozione del materiale.
Il TAR adìto accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza per vizio di incompetenza, assorbendo tutti gli ulteriori motivi e respingeva respingeva la domanda risarcitoria sul presupposto che l’annullamento dovuto a vizio di incompetenza precludeva l’esame delle censure di merito.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Consorzio, il quale ha contestato sia la statuizione di assorbimento delle censure non esaminate, sia la statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria. In subordine il Consorzio ha riproposto i motivi non esaminati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limi e nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 943 del 2019, respinge la domanda risarcitoria formulata con il ricorso di primo grado. Condanna il Consorzio di Bonifica Veronese al pagamento, in favore del Comune di Trevenzuolo, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (euro quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.
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