L’Antitrust italiano irroga 900.000 euro di multa per prassi commerciale sleale
Importante vittoria per le organizzazioni dei consumatori nel confronti delle aziende che non rispettano le norme del consumo, in particolare per quanto riguarda la durata delle garanzie contro la difettosità dei prodotti previste dal Codice del Consumo.
Il CRTCU (Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti) di Trento aveva segnalato la presunta prassi commerciale sleale già in data 21 luglio 2010, ovvero più di un anno fa nei confronti di Apple. Il CRTCU riteneva che il colosso di Cupertino non rispettasse le regole europee sulla garanzia dei prodotti. Dopo una prima archiviazione da parte dell’Antitrust, dovuta sostanzialmente alla limitata attività dì indagine, il CRTCU aveva ribadito il persistere della prassi commerciale sleale nel giugno 2011, con una nuova segnalazione, questa volta accolta e per merito della quale sono seguite innumerevoli segnalazioni da tutta Italia e da gran parte dell’Europa che testimoniavano la prassi in uso presso i punti vendita italiani.
L’Antitrust ha successivamente riaperto l’indagine ampliandola anche alle società COMET S.p.a. (società che svolge attività di commercio al dettaglio di computer con bilancio 2010 che presenta ricavi di c.a. 400 milioni di euro e un utile di circa 11 milioni di €), Apple Sales International e Apple Italia S.r.l. che opera in Italia come agente per l’attività di Apple Sales International (il bilancio della società chiuso al settembre 2010 presenta ricavi per circa 23 milioni di €).
In particolare, secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust e riportato sul sito AGCM, anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate dai consumatori e da alcune associazioni, le tre società del gruppo (Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia) hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:
1) presso i propri punti vendita e/o sui siti web apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;
2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.
Le sanzioni sono pari a 400.000 euro per la prima pratica e 500.000 per la seconda. Per la prima pratica, l’Autorità ha infatti tenuto conto delle modifiche adottate dalle società del gruppo nel corso del procedimento, in grado di garantire una migliore informazione ai consumatori, riducendo così il massimo edittale di 500.000 che è stato invece applicato per la seconda pratica.
Tali importi sono stati ripartiti tra le tre società Apple Sales International, Apple Italia Srl e Apple Retail Italia Srl in ragione del loro fatturato.
Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all’Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell’Antitrust sul sito www.apple.com in modo da informare i consumatori.
La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.
L’Antitrust ha infine deciso di accettare, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dalla società Comet, oggetto della medesima istruttoria. Comet è titolare di una catena di negozi e di un sito dedicato alla vendita di prodotti informatici. Gli impegni presentati garantiscono che la società, sia sul proprio sito internet che all’interno dei punti vendita, offra un’informazione ampia e completa ai consumatori, relativamente alla garanzia biennale di conformità. Dagli esiti istruttori è peraltro emerso che la società Comet, ancor prima dell’avvio del procedimento, aveva iniziato a fornire un’informazione corretta ai consumatori e a prestare adeguatamente la medesima.
Soddisfatto Carlo Biasior che ha seguito per conto del CRTCU di Trento tutto l’iter presso l’Antitrust: “i consumatori sapevano della scorrettezza della prassi ma non erano in grado di porvi fine. Ora giustizia è fatta. Il CRTCU valuterà l’opportunità di agire per i recupero delle somme spese ingiustamente per i contratti di estensione di garanzia non necessari perché a copertura di diritti riconosciuti per legge.” Rimane ancora aperta la questione del prolungamento automatico del periodo di garanzia per chi ha acquistato a pagamento (spesso piuttosto caro) l’estensione biennale della garanzia oltre all’anno finora offerto di serie da Apple: logica e correttezza commerciale vorrebbe che Apple allungasse spontaneamente di un anno tutti i contratti di assistenza in essere. Probabilmente non sarà così e la stessa Apple con tutta probabilità ricorrerà al Tar (e, successivamente, Consiglio di Stato) per ammorbidire la multa inflitta dall’Antitrust. Intanto, i singoli utenti potrebbero intimare singolarmente (magari con il supporto dello stesso CRTCU) con raccomandata ad Apple di allungare il periodi di copertura della garanzia. Intanto, una cosa è certa: il Codice del Consumo è chiaro e la garanzia biennale deve valere per tutti i prodotti, nessuno escluso.