Panificazione: confermato il diverso trattamento fiscale per le attività agricole

Protestano i panificatori “commerciali” che sono penalizzati da una maggiore carico fiscale. Soddisfatta la Cia: «il Consiglio di Stato riconosce le peculiarità delle attività agricole». 

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Giornata Mondiale dell'Alimentazione panificazione

La panificazione non è tutta uguale, specie agli occhi del fisco: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Cia-Agricoltori Italiani, annullando il verdetto del Tar del Lazio che aveva escluso dalle attività agricole connesse – e dal relativo regime fiscale agevolato – proprio la “produzione di prodotti di panetteria freschi” e la “produzione di pane”. Fare il pane rientra quindi tra le attività agricole e deve avere lo stesso regime fiscale dedicato che prevede l’applicazione di una tassazione forfettaria.

Erano stati i panificatoricommerciali” di Assopanificatori a fare ricorso verso il regime fiscaleagevolato riservato ai panificatori “agricoli”, avanzando una sorta di concorrenza sleale ai lorodanni dovuta all’applicazione del regime fiscale ordinario con i conseguenti maggiori costi tributarida scaricare sui consumatori finali.

In pratica per le attività agricole contenute in un elenco ufficiale aggiornato dal ministero dell’Economia, l’Irpef si calcola sul 25% dei ricavi registrati ai fini Iva, Iva che viene versata all’Erario pari al 50% delle operazioni fatturate. Una sentenza che riapre il contenzioso con Assopanificatori che denuncia la perpetuazione della disparità di trattamento fiscale tra imprenditori del medesimo settore.

Ripercorrendo l’iter giudiziario, i giudici amministrativi avevano accolto un ricorso di Fippa, la Federazione italiana panificatori e affini annullando due regolamenti ministeriali del 2010 e 2011 che inserivano la panificazione tra le attività connesse a quella agricola; un’esclusione che determinava l’applicazione del più gravoso regime di tassazione stabilito per le attività commerciali e non più quello riservato agli agricoltori.

Secondo Cia-Agricoltori italiani, «questa sentenza mette al riparo i panificatori agricoli dalla possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa agire nei loro confronti per il periodo di vigenza dei precedenti regolamenti; questo chiarendo definitivamente che si tratta di una categoria distinta e non equiparabile dal punto di vista fiscale, a quella dei panificatori commerciali».

Per Fiesa Assopanificatori Confesercenti, «quando si fa la stessa impresa e lo stesso lavoro le regole devono essere uguali per tutti, altrimenti si introduce un privilegio fiscale a favore di alcuni a danno di altri», rilevando anche «con rammarico il mancato apprezzamento della forte dose di concorrenza sleale che si conferma nell’ordinamento italiano» riguardo alla panificazione.

Tutto questo mentre il caro bollette continua a pesare sul mondo dell’arte bianca, essendo un prodotto fortemente energivoro. Da qui l’appello di Aibi, l’Associazione Italiana bakery ingredient, affinchéfiliera e istituzioni siano uniti per frenare gli aumenti e garantire sempre un buon prodotto ai consumatori. Un mercato, ricorda Aibi, ancora dominato dal prodotto fresco artigianale consumatodall’84,1% degli italiani.

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