Se un’azienda è priva delle risorse per pagare le tasse a causa crisi di liquidità per ritardi o mancati pagamenti, questa non è tenuta a pagare le sanzioni per il ritardato pagamento, specie quando può dimostrare che il suo inadempimento è frutto di causa di forza maggiore.
Di fatto, nella decisione della Commissione tributaria di Lecce del 27 aprile scorso si pone un importante punto fermo: i contribuenti non devono essere gravati di ulteriori sanzioni oltre gli interessi correnti (al 5%: un’esosità rispetto al tasso di sconto corrente!) nel pagare le tasse. Nel caso di specie, a fronte di un ritardato pagamento di poco più di 24.000 euro e interessi per quasi 10.000 euro, l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato all’incolpevole contribuente ritardatario sanzioni per la ben di 73.115,90 euro.
Da notate, come argomentano i giudici tributari nel ricorso presentato dal contribuente, che il problema del ritardato pagamento da parte dell’imprenditore derivava da mancati o ritardati pagamenti proprio da parte di amministrazioni pubbliche che non hanno adempiuto nei termini contrattuali ai loro obblighi di pagamento delle prestazioni derivante dall’assegnazione di una regolare gara di appalto.
Da questo punto di vista, specie in un contesto come quello della pandemia che ha minato la capacità economica di tantissime imprese e Partite Iva vuoi per la riduzione del giro d’affari vuoi per l’obbligo della chiusura dell’attività è indispensabile che anche lo Stato e i suoi bracci tributari adottino un comportamento conseguente che rispetti la realtà: una realtà fatta di mancati o ritardati pagamenti spesso proprio da quello Stato bifronte, ad un tempo cattivo pagatore e arcigno e spregiudicato incassatore.
Una sentenza che costituirà un importante precedente, in un contesto dove le aziende si tramutano loro malgrado in banca impropria del sistema pubblico, essendo creditrici da questo, secondo le stime della Cgia, di circa 50 miliardi di euro che costituiscono un drammatico ammanco di liquidità per il sistema economico e produttivo del Paese.
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