La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha riconosciuto le ragioni del cavaliere friulano D.C., assistito dai dottori commercialisti Gianluca Fantini e Michela Gressani dello studio FCB, contro le pretese del Fisco.
Si tratta di una vicenda nata nel 2014 quando l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancata indicazione, nel reddito imponibile 2009 del cavaliere, di alcuni premi in danaro derivanti da tornei ippici dilettantistici disputati all’estero.
In primo grado era stata la Commissione Tributaria Provinciale di Udine ad accogliere le tesi della difesa, ed annullare l’avviso di accertamento sulla base del fatto che era carente di motivazione in quanto mancava l’indicazione specifica del reddito diverso accertato, e sulla base del del fatto che il reddito accertato, frutto di premi in danaro da attività sportiva dilettantistica, non superava i parametri annuali previsti dalla legge.
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza del giudice di prime cure da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso confermando la decisione di primo grado di annullamento delle pretese del fisco.
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