La Cassazione rigetta il ricorso di Fincantieri Cantieri Navali SpA

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Fincantieri Cantieri Navali SpA è stata seguita dagli studi Persiani e Trivellato & de Luigi.

Con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto da Fincantieri Cantieri Navali s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’opposizione proposta dalla società avverso il decreto con il quale era stata ingiunta, in qualità di committente ai sensi dell’art. 29 d.Ig. 276/2003. A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la decadenza del lavoratore dall’azione proposta, per la decorrenza del termine biennale dalla data, correttamente individuata dal Tribunale nell’anno 2011 (essendo stato adito il giudice in via monitoria nel 2012), di cessazione dei lavori navali (commessi da Fincantieri s.p.a. a Rocx s.r.l. con contratti di appalto conseguenti a quello normativo stipulato tra le parti il 29 settembre 2004), nei quali il predetto aveva prestato la sua attivit, ritenuta provata in base alle scrutinate risultanze istruttorie.

La Corte rigetta il ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Lo Studio Persiani con gli avvocati Mattia Persiani e Giovanni Beretta e dallo Studio Trivellato & de Luigi con gli avvocati Giorgio De Luigi e Ferdinando Trivellato

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