Tariffa rifiuti
illegittimo far pagare di più ai non residenti

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Sentenza del Consiglio di Stato n. 4223 del 6 settembre 2017 relativa all’impugnazione di alcune delibere del comune di Jesolo apre alla modifica dei regolamenti comunali. Ora si attende la soluzione dell’applicazione illegittima dell’Iva sulla tariffa 

tari taariffa rifiutiIl Consiglio di Stato nella sentenza n. 4223 del 6 settembre 2017 ha ritenuto «non legittimo un criterio di determinazione (della tariffa rifiuti n.d.r.) che risulti, all’atto pratico e a priori, più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune in questione».

Il caso nasce dall’impugnazione di alcune delibere del comune di Jesolo, in particolare la delibera di giunta n. 59 del 28 febbraio 2005, che suddivideva il costo complessivo del servizio di asporto rifiuti posto a carico delle utenze residenziali nella misura del 33,20% a carico delle utenze domestiche residenti e del 66,80% a carico di quelle non residenti. Una situazione ora cassata dalla magistratura amministrativa.

Secondo il Consiglio di Stato «si tratta, invero, di una tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non anche di un’atipica forma di prelievo (come è per un’imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo – in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie – ha natura eminentemente tecnica, non “politica”». 

La sentenza è stata “scovata” dal direttore del Centro tutela consumatori e utenti della provincia di Trento, Carlo Biasior, secondo cui d’ora in poi «è vietato far pagare i rifiuti di più ai non residenti, in quanto non rispetta il principio di chi inquina paga, cosa che rende illegittimo l’addebito di maggiori somme a coloro che, di fatto, inquinano meno, occupando le seconde case minor tempo dei residenti». Secondo Biasior «ora i comuni dovranno adeguare, se del caso, i loro regolamenti e provvedere agli eventuali rimborsi». 

Sulla tariffa rifiuti pende anche un’altra questione: quella dell’applicazione dell’Iva sulla tariffa stessa, cosa cassata da numerosi Tribunali ma solo nei confronti dei singoli ricorrenti e non con un’applicazione universale, cosa che dovrebbe essere realizzata al più presto per porre fine ad un ingiusto trattamento differenziato tra i cittadini.