Vicenza. L’azienda sanitaria locale 6 di Vicenza, capofila dell’area vasta, vince al Consiglio di Stato nel ricorso relativo al “risarcimento danni per esclusione dalla gara per l’affidamento servizio energia e calore per conduzione e gestione impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie”, proposto da PVB Solutions Spa capogruppo mandataria dell’Ati-CIDS Spa.
PVB Solutions Spa è assistita dagli avvocati Pietro Adami, Silvio Bozzi, e dal prof. avvocato Franco Gaetano Scoca, partner dell’omonimo studio legale in Roma.
L’Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 “Vicenza” è difesa dal prof. avvocato Mario Bertolissi partner dello studio legale Istituzioni in Padova, dal prof. avvocato Paolo Piva dell’omonimo studio legale in Venezia e dall’avvocato Luigi Manzi dell’omonimo studio legale in Roma.
L’Unità Locale Socio Sanitaria n. 3-Regione Veneto è difesa dall’ avvocato Roberto Manservisi dello studio legale De Vergottini in Bologna e dall’avvocato Vittorio Miniero dello studio legale “appaltiamo.it”.
L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.4 “Alto Vicentino”, e l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 5 Ovest sono difese dall’avvocato Luigi Manzi e rispettivamente dall’avvocato Cesare Janna e Mario Testa, entrambi partner dello studio legale Janna-Testa in Padova.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di PVB Solutions Spa ed ha accolto l’appello incidentale dell’ASL di Vicenza che, in qualità di “capofila delle aziende sanitarie della c.d. “Area Vasta” della provincia di Vicenza, aveva indetto una gara di appalto per servizio «energia e calore» per un periodo di anni nove ed un importo a base d’asta di euro 225.013.450,00. Dal 2003 il servizio era svolto da Siram spa, ed alla scadenza fu indetta la gara a cui nel 2009 partecipò l’a.t.i. Energy service (oggi PVB Solutions spa) che propose ricorso al TAR Veneto contro la delibera di conclusione della gara ed il provvedimento di esclusione “adottato dalla commissione sul presupposto che la cauzione provvisoria non risultava intestata a entrambe le ditte partecipanti al raggruppamento, ma fosse intestata solamente alla società capogruppo”.
Nel 2010 il TAR Veneto riconobbe l’illegittimità dell’esclusione e, l’anno successivo, il Consiglio di Stato, nel giudizio di appello contro la sentenza, dichiarò “l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse”, dato che nel frattempo l’ASL 6 aveva aderito alla nuova convenzione Consip (la società nazionale che si occupa degli acquisti di beni e servizi per la pubblica amministrazione).
Successivamente PVB Solutions S.p.a decise di presentare al TAR Veneto un domanda di accertamento della illegittimità dell’esclusione dalla gara “ai fini del ristoro per equivalente dei danni” derivanti dalla esclusione. Nel 2013 il TAR Veneto stabilì che “l’adesione alla convenzione Consip ha fatto venir meno la possibilità di un ristoro in forma specifica dell’interesse pretensivo di cui era portatrice l’a.t.i. ricorrente”, escludendo il riconoscimento del danno da lucro cessante, consistente nell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto, dato che non vi fu alcuna esecuzione del contratto da parte di un altro contraente.
Tale sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato che ha confermato che “l’adesione alla Convenzione Consip presuppone necessariamente la esclusione di qualsiasi nesso causale con la conclusione della precedente gara” perché “l’adesione alla Convenzione Consip rappresenta non un seguito della gara appena conclusa, ma una soluzione del tutto alternativa ad essa. Una soluzione tanto radicalmente alternativa che sarebbe potuta intervenire in qualsiasi momento prima della aggiudicazione determinando la interruzione o la revoca della gara.”, di conseguenza “nessun ristoro spetta per le spese di partecipazione sostenute ( alla gara, n.d.r. ), rientrando esse nella normale alea di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, per loro natura caratterizzate dall’esito incerto, compresa la possibilità che l’Amministrazione cambi motivatamente idea e prenda altra legittima strada in luogo di completare la gara.”. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato PVB Solutions s.p.a. “ha guadagnato dalla vicenda molto di più di quanto lamenta di aver perso” perché in quanto affidataria di un appalto calore presso l’ASL 4, aveva ottenuto una proroga disposta nel 2008 e prolungata fino al 2012, “consentendo a PVB di erogare il servizio fino alla medesima data e di percepire i relativi compensi”.
Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha accolto gli appelli incidentali dell’ASL, ha respinto l’appello principale ed ha dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado al Tar Veneto.
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