Affitti brevi: il codice identificativo (Cin) arranca

Le regioni in ordine sparso, nonostante manchi poco più di un mese alla scadenza del termine.

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Ancora poche settimane per adeguarsi al nuovo decreto legge che, dal 1° gennaio 2025, prevederà che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica o affitti brevi sia munita del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA).

Adeguamento che in Friuli Venezia Giulia coinvolgerà le oltre 14.900 strutture registrate, ma che a oggi – secondo i dati del Ministero del Turismo – vede il 60% delle stesse non aver ancora richiesto il codice identificativo, aggiudicandosi la poco lusinghiera “maglia nera” delle regioni italiane, seguita dalle Marche con il 45%, poi Liguria con il 44%, Abruzzo (42%), Puglia (41%), Umbria e Veneto (38%), Sicilia e Calabria (37%), Piemonte e Toscana (36%), Trentino (36,18%) Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna (32%), Sardegna (31%) e Molise (29%).

Tra le regioni più virtuose spicca la Basilicata dove più dell’84% dei titolari ha già provveduto alla richiesta del CIN, così come sono in ottima posizione l’Alto Adige e Valle d’Aosta (74%) e Campania (72%), a completare il podio.

Il CIN, poi, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile sul mercato degli affitti brevi sia su carta stampata che online, in particolare per gli annunci pubblicati sulle agenzie di viaggio digitali (come Airbnb, Booking, ecc).

In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni, perché lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per violazione accertata.

 

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