Nel contenzioso, la società Agostini M. & Co. S.r.l. è difesa dagli avvocato Andrea Manzi, Karl Zeller e Stefan Thurin; la Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Luca Graziani, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker.
Con appello la società impugnava la sentenza n. 228 del 2018 con cui il Tar Bolzano aveva respinto l’originario gravame.
Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società ed articolato in ordine alle seguenti domande: per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Provincia autonoma di Bolzano invitava la ricorrente a pagare i costi delle opere di urbanizzazione primaria sulla p.f. 2127/8, C.C. Maia, sita in zona per insediamenti produttivi d’interesse provinciale ”Sandhof“ in Merano/Sinigo, in misura di euro 228.156,80; per accertare che la Agostini s.r.l. non debba sostenere quota parte dei costi di urbanizzazione primaria della zone per insediamenti produttivi Sandhof, che la proprietaria della p.f. 2127/8 e la Agostini s.r.l. stessa abbiano eseguito in proprio, sostenendone i costi, parti importanti dei lavori di urbanizzazione primaria ed i lavori di apprestamento del terreno, così come previsti dal piano d’esecuzione, e che ne venga quantificato il valore, che è illegittima la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e che vengano scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria sostenuti dalla proprietaria della p.f. 2127/8 e dalla Agostini s.r.l. stessa in misura di oltre euro 300.000,00 o che comunque vengano riconosciuti, tenendo conto anche degli interessi e della svalutazione degli importi spesi o del tasso d’interesse pagato dalla ricorrente per i prestiti richiesti.
Il Tar ha respinto la domanda ritenendo che la clausola non possa essere interpretata come affidamento di tali lavori al beneficiario della concessione, per cui è applicabile la regola generale in base alla quale la Provincia autonoma di Bolzano ha legittimamente eseguito i lavori addebitando le spese pro quota (in ragione alla superficie del lotto) ai singoli proprietari della zona produttiva di interesse provinciale “Sandhof ”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge la domanda di annullamento quanto all’an, come anche la domanda di accertamento sub n. 1 e 2) delle conclusioni dell’appello; riservata ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese (sui punti 4 e 5), per decidere sulla domanda di accertamento sub n. 3) delle conclusioni dell’appello dispone la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione; all’esito del deposito della verificazione, manda al Presidente della sezione per la fissazione dell’udienza di discussione del merito nel primo trimestre del 2024. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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